Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha annullato la delibera approvata dalla Regione nel luglio 2025 che consentiva l'abbattimento di ulivi non monumentali per fare spazio a serre e impianti fotovoltaici. Una decisione destinata ad avere importanti ripercussioni sul rapporto tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del paesaggio agricolo pugliese.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG), associazione di protezione ambientale difesa dagli avvocati Giacomo Sgobba e Filippo Colapinto, richiamando la legge nazionale n. 144 del 1951 che tutela gli alberi di ulivo.
Nella sentenza il Tar sottolinea come la normativa vigente «pone un divieto generale di abbattimento degli alberi di olivo» e consente la loro rimozione, previa autorizzazione, soltanto in cinque casi specifici previsti dalla legge, tra cui l'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Secondo i magistrati, la delibera regionale è risultata «illegittima nella parte in cui estende la nozione di “opere di pubblica utilità” fino a ricomprendervi gli impianti privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili». Un passaggio centrale della pronuncia riguarda proprio la definizione di pubblica utilità attribuita agli impianti energetici da una recente legge del 2024. Per il Tar, infatti, «la qualifica di opera di pubblica utilità non produce alcun automatismo rispetto al divieto di abbattimento degli olivi».
I giudici evidenziano inoltre che la stessa normativa nazionale impone di tenere conto, nella localizzazione degli impianti, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. La legge, viene ricordato nella sentenza, limita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole a casi ben definiti, «nessuna delle quali contempla l'abbattimento di oliveti».
Per il Tar, la Regione avrebbe alterato l'equilibrio stabilito dal legislatore nazionale, finendo per subordinare la conservazione degli uliveti a valutazioni economiche. La sentenza afferma infatti che la delibera ha «trasformato un divieto con deroghe eccezionali in un regime autorizzatorio di portata notevolmente più ampia».
Un ulteriore passaggio riguarda la sostituzione degli uliveti con altre colture arboree. Anche su questo punto il Tar è netto: «La sostituzione integrale dell'oliveto con altra coltura, anche se arborea, non migliora il fondo olivicolo, ma lo cancella».
Soddisfazione è stata espressa dall'associazione Ulivivo, che ha accolto la decisione come una conferma delle proprie battaglie. «Gli ulivi non sono un ostacolo, ma un bene comune da tutelare; non sono una variabile sacrificabile, ma un elemento identitario, ecologico e culturale del paesaggio pugliese», afferma l'associazione.
Per Ulivivo la pronuncia rappresenta «un passaggio storico» e costituisce «la conferma giuridica che la tutela degli ulivi non è una battaglia nostalgica, ma una questione di giustizia territoriale, di difesa del paesaggio rurale e di responsabilità verso le generazioni future».
La sentenza riapre così il dibattito sul delicato equilibrio tra la crescita delle energie rinnovabili e la salvaguardia di uno dei simboli più rappresentativi della Puglia: gli uliveti che da secoli caratterizzano il paesaggio e l'identità del territorio.



















