ROMA - Il Tar Puglia conferma la licenza a una sala scommesse di Mesagne, in provincia di Brindisi, accogliendo il ricorso presentato dal titolare dell’attività contro il provvedimento con cui la Questura aveva disposto “l’annullamento in autotutela” dell’autorizzazione alla commercializzazione dei giochi pubblici.
Come riporta Agipronews, la causa riguarda una licenza rilasciata a settembre 2024, dopo che la Polizia Locale aveva confermato il rispetto delle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”, previste dalla Legge regionale della Puglia. Tuttavia, nuove verifiche effettuate dal Comune avevano rilevato una distanza tra il locale e un luogo di culto inferiore a 250 metri.
Sulla base di questi nuovi rilievi, la Questura della provincia di Brindisi aveva disposto, il 27 giugno 2025, l’annullamento della licenza. Il titolare della sala scommesse ha quindi presentato ricorso al Tar Puglia, contestando sia il metodo di calcolo delle distanze sia l’assenza di un confronto preventivo prima della revoca del titolo autorizzativo.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto tali contestazioni. Infatti, nella sentenza, i giudici sottolineano che l’amministrazione “si è limitata a disporre l’annullamento in autotutela della licenza” basandosi esclusivamente sulla relazione dell’Ufficio Urbanistica comunale, senza però instaurare “il contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato”. Un passaggio che, secondo il collegio, era indispensabile, trattandosi del ritiro di “un atto favorevole per i destinatari, con conseguente venir meno di un effetto positivo”.
Secondo il Tar, inoltre, il provvedimento era carente anche sotto il profilo motivazionale. I giudici evidenziano che non siano state addotte “motivazioni idonee a giustificare l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio”, soprattutto considerando che non vi era stato “alcun mutamento sostanziale della situazione di fatto” rispetto al momento in cui la licenza era stata rilasciata.
Nella sentenza è richiamato anche il fatto che, pochi mesi prima, la stessa amministrazione comunale aveva certificato il rispetto delle distanze minime previste dalla legge regionale.
Per queste ragioni, il Tar ha disposto l’annullamento del provvedimento della Questura, “fatti salvi i successivi provvedimenti della Pubblica Amministrazione”. Respinta, invece, la domanda di risarcimento dei danni, poiché, secondo i giudici, il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente l’effettiva perdita economica subita a seguito della vicenda. FRP/Agipro
AGIPRIO
Francesca Perrone



















