I patti lateranensi compiono 80 anni…
Wednesday, February 11, 2009

I Patti Lateranensi, sottoscritti l’11 febbraio 1929 stabilirono il mutuo riconoscimento tra il Regno d’Italia e lo Stato della Città del Vaticano. Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi che furono negoziati tra il cardinale Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, come primo ministro italiano.


I Patti Lateranensi erano composti da due distinti documenti: il Trattato che riconosceva l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; con diversi allegati, fra cui, importante, la Convenzione Finanziaria; e il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo.


Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio ed il divorzio conformi a quelle della Chiesa cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare.


I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di religione di Stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l’istituzione dell’insegnamento della religione cattolica, già presente dal ’23 e tuttora esistente seppure con modalità diverse.


Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell’articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede. L’articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell’ordinamento da parte della Corte costituzionale. Con la sentenza 24 febbraio-1 marzo del 1971, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell’ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell’atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell’ordinamento, le disposizioni dei Patti lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell’atto. Gli articoli 7 e 8 della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli 19 e 20 della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all’esercizio del culto da parte dei fedeli.


Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l’approvazione del governo italiano. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall’ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che l’ora di religione cattolica nelle scuole diventasse da obbligatoria a facoltativa.


Nel 2006, il concordato è stato messo in discussione da alcune forze politiche, largamente minoritarie, in particolare dal partito della Rosa nel Pugno. Secondo queste critiche i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica dovrebbero essere nuovamente rivisitati in diversi punti in modo da renderli ulteriormente liberi. Non può essere proposto un referendum per l’abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate ad esso perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i trattati internazionali. Anche una proposta di legge popolare per l’abolizione del Concordato è ugualmente inammissibile perché la legge ricade in una dei casi previsti dall’articolo 80 della Costituzione.
Oggi, 11 Febbraio 2009, alla luce del caso Englaro, i Patti Lateranensi vengono nuovamente sottoposti a riflessione.


Una parte politica si scaglia affinché la Chiesa non influenzi le decisioni dello Stato, l’altra parte si pone a difesa dello Stato Vaticano e quindi dei suoi principi… Nella società attuale, sconvolta e confusa nei suoi valori, la dottrina ecclesiastica resta indispensabile come monito alle coscienze, per il loro agire nel rispetto della persona evitando di creare “una società nuda e decomposta”…



Veronica Recchia - Resp. Provinciale Gioventù Italiana Brindisi