BRINDISI - Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha emesso una decisione in merito al ricorso presentato dalla società torinese Teknoservice, riguardante l'assegnazione del servizio di raccolta solidi urbani e di nettezza urbana a Brindisi alla società Teorema. Questo verdetto è stato il risultato di un ricorso avanzato da Teknoservice, la quale si era classificata al secondo posto nella gara d'appalto e aveva contestato l'affidamento del servizio da parte del Comune di Brindisi alla società di Acquaviva delle Fonti. Teknoservice ha sollevato diverse obiezioni, sostenendo che Teorema avesse omesso informazioni rilevanti e presentato un'offerta tecnica che non rispettava le specifiche del capitolato d'appalto.
Il collegio giudicante del Tar di Lecce ha analizzato attentamente tutte le argomentazioni avanzate da Teknoservice e ha respinto ogni contestazione. È stato dichiarato che le omissioni dichiarative contestate non rientravano negli obblighi dichiarativi della società Teorema. Inoltre, le obiezioni riguardanti la previsione di mezzi e la frequenza delle pulizie sono state rigettate, definite come "mere deduzioni" prive di fondamento.
In aggiunta alle contestazioni sollevate da Teknoservice, i suoi legali hanno anche contestato la formulazione dell'offerta tecnica da parte dell'aggiudicataria, sostenendo che essa fosse divergente dalle prestazioni minime previste dal capitolato speciale d'appalto su vari aspetti. Tuttavia, anche queste argomentazioni sono state respinte dai giudici. Riguardo alle omissioni dichiarative, la sentenza recita: "non può ritenersi che tali vicende dovessero essere dichiarate dalla Teorema in sede di gara, non costituendo oggetto di obbligo dichiarativo in capo alla medesima".
Le obiezioni sollevate dalla ricorrente riguardo alle prestazioni previste dall'offerta tecnica sono state anch'esse respinte punto su punto. Ad esempio, Teknoservice ha obiettato la previsione da parte dell'aggiudicataria di un numero inferiore di mezzi lavastrade rispetto a quanto richiesto. Tuttavia, i giudici hanno sostenuto che questa contestazione derivasse da deduzioni non sufficientemente supportate, in quanto la descrizione generale degli aspetti gestionali ed organizzativi non era direttamente correlabile con la quantità assoluta di mezzi lavastrade richiesti per il servizio. Pertanto, la censura è stata definitivamente respinta.
Il verdetto sancisce, quindi, la validità della procedura di affidamento. La sentenza ha dichiarato anche inammissibile il ricorso presentato da Teknoservice per motivi aggiunti.