Sono state accolte le difese dell'avvocato Luigi Quinto a favore della società vincitrice e dell'avvocato de Comune di Fasano Ottavio Carparelli, che si sono opposte alla conclusione del secondo classificato, che ha chiesto di escludere Gial Plast per aver presentato un'offerta non redditizia e non consona alle disposizioni dei documenti di gara.
Questa è stata la prima sentenza che fa riferimento al recente regolamento Arera, che definisce nuovi criteri per l'elaborazione dei piani economico-finanziari per la determinazione delle tariffe dei rifiuti.
L'aspetto più importante risiede nel principio dettato dal Tar circa il valore economico attribuito ai mezzi necessari per svolgere il servizio.
A fronte della richiesta del ricorrente di ritenere ammissibili solo i mezzi risultanti dai libri contabili, il giudice ha ritenuto “corretta e sufficiente l’indicazione, in sede di relazione economica preventiva, del costo non storico, ma solo presuntivo di acquisto degli stessi”, così valutando legittima l’offerta Gial Plast.
Ed ha concluso: “la legge di gara non impone che i mezzi necessari all’espletamento del servizio siano acquistati ex novo dall’operatore aggiudicatario (tanto meno prima dell’aggiudicazione), sicché, in assenza di una disposizione che vieti espressamente tale metodo di calcolo ed in presenza di una lacuna regolatoria del Modello Tariffario Arera (che non ha normato il caso dell’acquisto successivo dei mezzi a seguito di aggiudicazione), pare corretta e sufficiente l’indicazione, in sede di relazione economica preventiva, del costo non storico, ma solo presuntivo di acquisto degli stessi”.