Presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi è stato istituito, in conformità di quanto previsto dall Legge 247/12 art.30, LO SPORTELLO DEL CITTADINO. In particolare lo Sportello fornirà un servizio al cittadino di informazione e orientamento su:
a) civile e fallimentare;
b) penale;
c) amministrativo e tributario;
d) lavoro.
L’informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale, e non potranno essere dati pareri scritti, prestate consulenze e fornite informazioni su giudizi pendenti.
- Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Inoltre, il servizio avrà altresì ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.
Lo sportello esclude ogni attività di consulenza legale, nonché di informazione sui giudizi pendenti
Per quanto riguarda l'accesso c'è apposita modulistica del sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ( sezione regolamenti).
a) civile e fallimentare;
b) penale;
c) amministrativo e tributario;
d) lavoro.
L’informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale, e non potranno essere dati pareri scritti, prestate consulenze e fornite informazioni su giudizi pendenti.
- Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;
c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Inoltre, il servizio avrà altresì ad oggetto l’informazione e l’orientamento:
a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure.
Lo sportello esclude ogni attività di consulenza legale, nonché di informazione sui giudizi pendenti
Per quanto riguarda l'accesso c'è apposita modulistica del sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ( sezione regolamenti).