ADOC Brindisi: vittoria Avv.ti Marco Elia e Marco Masi contro Equitalia
martedì 19 aprile 2016
Il Sig. Marco DI PAOLA  riceveva in data 04.04.2015 una cartella di pagamento da parte di Equitalia con la quale si richiedeva il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (autovelox)

Il prefato verbale era stato emesso dal Comune di Lazise e si riteneva notificato in data 30.10.2012.

Gli Avv.ti Marco Elia e Marco Masi hanno impugnato la cartella di pagamento di Equitalia con atto di citazione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Alla prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi si costituiva solo Equitalia mentre rimaneva contumace il Comune di Lazise. A distanza di un anno il Giudice di Pace di Brindisi si è definitivamente pronunciato accogliendo le doglianze degli avvocati dell’ADOC e, nello specifico:

- È stato rilevato “ come nessuna prova sia stata fornita dal Comune di Lazise il quale non solo non si è costituito in giudizio rimanendo contumace ma non ha comunque nemmeno prodotto l’atto (verbale di contestazione che si assume notificato in 30.10.2012) che sarebbe il titolo necessario, quale atto presupposto, per l’intrapresa esecuzione;

- Concludendo, la P.A. non ha assolto al proprio onere probatorio, posto che era suo preciso obbligo, in sede di giudizio originato dalla presente opposizione, quello di provare l’esistenza del verbale di contestazione per infrazione al C.d.S. sottostante l’atto impugnato, nonché la sua regolare notifica al destinatario;

- Né può ritenersi valido all’uopo l’estratto di ruolo in atti prodotto dall’Equitalia, trattandosi di un mero atto interno, inidoneo come tale a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario; peraltro nulla si dice in tale atto circa la presunta notifica del destinatario del verbale di contestazione posto alla base della cartella opposta.  Nemmeno Equitalia, dunque, sebbene incaricata della riscossione e, dunque, tenuta a dimostrare la legittimità del proprio operato, ha depositato il verbale anzidetto, dimostrando di aver legittimamente proceduto all’emissione della cartella oggetto del presente giudizio;

- Ne consegue che la cartella impugnata va annullata e dichiarata inefficace”.

L’aspetto importante è che il Sig. Di Paola, pur trattandosi di una cifra non altissima ( 224,74 euro), ha ugualmente deciso di rivolgersi all’ ADOC ed impugnare una cartella che appariva palesemente illegittima dal momento che l’originario verbale del 2012 non era stato mai notific
ato.
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